Di cosa si parla? l’istituto del preavviso è previsto dalla legge a tutela della parte che subisce il recesso di un contratto.
I casi di risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento e dimissioni) vanno accompagnati dal preavviso. Le limitate eccezioni riguardano i casi di: 1) giusta causa (per evento o comportamento che non consente la prosecuzione del rapporto) 2) risoluzione consensuale (per diverso accordo tra le parti).
La funzione specifica del preavviso è quella di attenuare le conseguenze pregiudizievoli dell’improvvisa cessazione del rapporto per la parte che subisce l’iniziativa del recesso, a tutela delle sue legittime aspettative:
- consente al lavoratore licenziato di disporre del tempo necessario per trovare un nuovo lavoro,
- consente all’imprenditore di evitare che le dimissioni di un dipendente vadano a turbare l’organizzazione del lavoro.
E se il preavviso non venisse effettuato? Comporta il risarcimento di un danno, sorge l’obbligo -a carico della parte recedente senza preavviso- di corrispondere all’altra un’indennità equivalente alla retribuzione che gli sarebbe spettata per il periodo di preavviso non lavorato.
Quanto preavviso bisogna dare? il periodo di preavviso è quantificato in base alla qualifica e all’anzianità di servizio. L’ordinamento sammarinese prevede, nella tabella C della L.7/61, i seguenti termini dovuti dal datore di lavoro:
Personale operaio: | Personale impiegatizio: | ||
anzianità di servizio | preavviso | anzianità di servizio | preavviso |
Da 6 mesi a 3 anni | una settimana | Da 6 mesi a 3 anni | un mese |
Oltre 3 anni a 6 anni | due settimane | Oltre 3 anni a 6 anni | un mese e ½ |
Oltre 6 anni a 10 anni | tre settimane | Oltre 6 anni a 10 anni | due mesi |
Da 10 anni in poi | quattro settimane | Da 10 anni in poi | tre mesi |
In base alla normativa in questione, il prestatore di servizio è tenuto al preavviso di disdetta pari ad una metà di tempo di quello dovuto dal datore di lavoro.
Situazione diversa è prevista per il personale frontaliero, per il quale i contratti di lavoro hanno definito -a tutela e garanzia del lavoratore- dei periodi di preavviso diversi. Dall’accordo per la stabilizzazione dei frontalieri siglato a maggio del 2007, risulta che nel caso in cui l’impresa non intenda richiedere il rinnovo del permesso di lavoro sono fissati i seguenti periodo di preavviso:
Personale frontaliero: | |
anzianità di servizio | preavviso |
fino a 1 anno presso la stessa impresa | due mesi |
Da 1 anno fino a 2 presso la stessa impresa | tre mesi |
Da 2 anni e fino a 4 presso la stessa impresa | quattro mesi |
Oltre 4 anni presso la stessa impresa | sei mesi |