
Come previsto dall’art. 48 della L.23/12/2014 n.219, l’istituto dell’indennità di malattia è stato modificato. Quando vengono “toccati” i diritti dei lavoratori, nell’ambiente politico si genera un po’ di scompiglio, si creano polemiche e si aprono i dibattiti. Anche queste modifiche sono state ampiamente discusse e, ancora oggi, deve essere firmato un protocollo d’intesa che vada a integrare e aggiornare le variazioni già effettuate.
Ma la domanda è: allo stato attuale delle cose, cosa succede se ci ammaliamo? Vediamo.
La prima cosa, come è sempre stato, bisogna documentare la malattia. Viene redatto il certificato medico da un medico di Uoc Cure Primarie/Medicina Generale, che deve fare su modulo informatico. Per i lavoratori frontalieri, è importante sapere che dal 01/03/15 l’ISS non riconosce più come validi certificati di malattia redatti in carta libera. Nel caso in cui la malattia abbia inizio in una giornata festiva, sarà il medico del Pronto Soccorso a rilasciare il certificato. L’indennità di malattia viene riconosciuta anche per i giorni di ricovero, dove il giorno di accesso al Pronto Soccorso è riconosciuto valido, purché il referto riporti prognosi e diagnosi.
Come riconoscere un certificato di malattia valido? Aspetti da non dimenticare:
- Informazioni obbligatorie: nome e cognome, domicilio, diagnosi, prognosi, data di compilazione, timbro e firma del medico, telefono del paziente. Certificati incompleti fanno decadere il diritto.
- Data di compilazione: deve essere redatto contestualmente alla visita medica. Non è consentita la redazione di certificati attestanti una condizione di malattia anteriore alla data della visita. Nel caso di continuazione di malattia, il certificato va compilato il giorno della scadenza di quello in atto o entro il giorno successivo, altrimenti si rischia la chiusura del periodo di malattia e la apertura di uno nuovo. Viene chiesto al lavoratore di controllare che la prognosi non termini in una giornata festiva o prefestiva, in cui non è reperibile il proprio medico curante.
- Comunicazione della malattia: spetta al lavoratore. Il certificato va inviato all’Ufficio Indennità Economiche entro 3 giorni dalla redazione, pena decadenza del diritto, e va inviato anche al datore di lavoro.
Quanto viene pagata la malattia in base alle novità introdotte?
Prognosi inferiore a 5 giorni:
- per le malattie comuni i 2 primi giorni al 50% e 2 giorni successivi al 86%
- per gli infortuni sul lavoro al 100% dal primo giorno
- per malattie degenerative e oncologiche al 100% dal primo giorno
Prognosi uguale o superiore a 5 giorni:
- per le malattie comuni i al 86% dal primo giorno e fino al 365° giorno
- per gli infortuni sul lavoro al 100% dal primo giorno e per tutta la durata dell’infortunio
- per malattie degenerative e oncologiche al 100% dal primo giorno
Come e quando si deve essere reperibile? visite fiscali:
Il lavoratore ha l’onere di essere reperibile al proprio domicilio nelle fasce orarie previste dalla legge e di sottoporsi ai controlli che hanno come scopo quello di verificare l’effettiva incapacità lavorativa. Fasce orarie:
lavoratori residenti: 9:30 – 12:30 e 15 -17
lavoratori frontalieri: 10-12 e 17-19
Inoltre, il lavoratore è tenuto a presentarsi a visita qualora venga chiamato dal medico fiscale, pena il decadimento del diritto. Il lavoratore può allontanarsi dal proprio domicilio durante gli orari di reperibilità solo per motivi sanitari. Questa necessità va comunicata anticipatamente alla Medicina Fiscale. Non sono ammesse giustificazioni a posteriori di visite certificate da medici ASL o liberi professionisti, fatto salvo l’accesso al pronto soccorso o ricovero urgente.
Qualcuno sa dirmi quali sono gli orari di visita fiscale per un italiano che lavora in svizzera ed è comunque residente in italia?? Grazie..
Salve,
purtroppo non saprei dirle come lo Stato Svizzero ha regolamentato questo aspetto. Ho provato a cercare info sul web ma nulla ho trovato.
Posso dirle soltanto, a titolo informativo e comparativo, che lo Stato Sammarinese non effettua controllo per visita medica fiscale ai propri lavoratori frontalieri (quindi come lei ha precisato, quelli che lavorano a San Marino ma risiedono in Italia).
Saluti.
Paola
SanMarinoLavoroBlog